In breve
- Il bonus per disagio economico è riconosciuto in automatico a chi presenta la DSU e rientra nei requisiti ISEE.
- Il bonus per disagio fisico segue una strada diversa e richiede una domanda con la documentazione sanitaria.
- Il beneficio è compatibile con il mercato libero: cambiare fornitore non lo fa perdere.
Il bonus sociale è uno degli argomenti su cui circolano più informazioni superate, perché il meccanismo è cambiato in modo sostanziale: fino a qualche anno fa serviva presentare una domanda al Comune, oggi il riconoscimento del bonus per disagio economico è **automatico** per chi presenta la dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE e rispetta i requisiti.
Per chi assiste i clienti questo significa due cose: smettere di spiegare una procedura che non esiste più, e imparare a verificare che il beneficio stia effettivamente arrivando, perché quando non arriva nessuno manda una comunicazione.
01I due bonus, che funzionano diversamente
| Disagio economico | Disagio fisico | |
|---|---|---|
| A chi spetta | Nuclei con ISEE entro le soglie previste, e nuclei numerosi con soglia dedicata | Chi utilizza apparecchiature elettromedicali salvavita |
| Come si ottiene | In automatico, con la presentazione della DSU per l’ISEE | Con domanda, corredata dalla certificazione ASL |
| Su cosa si applica | Elettricità, gas e servizio idrico, secondo i requisiti | Solo elettricità |
| Rinnovo | Legato alla presentazione annuale della DSU | Legato alla permanenza delle condizioni certificate |
| Cumulabilità | Cumulabile con il bonus per disagio fisico | Cumulabile con quello per disagio economico |
02I requisiti e come si verificano
Cosa deve essere vero perché il bonus arrivi
- DSU presentata e attestazione ISEE in corso di validità.
- Valore ISEE entro le soglie stabilite, aggiornate periodicamente.
- Fornitura intestata a un componente del nucleo ISEE.
- Per l’elettricità: contratto per uso domestico nell’abitazione di residenza.
- Per il gas: contratto per uso domestico o condominiale con i requisiti previsti.
- Dati anagrafici coerenti fra utenza e dichiarazione: un codice fiscale sbagliato blocca tutto.
03Il ruolo di chi vende
- Il bonus non si vende e non si promette: è un beneficio di legge, riconosciuto in presenza di requisiti che il venditore non valuta.
- Cambiare fornitore non lo fa perdere: è un punto da chiarire, perché il timore di perderlo trattiene molti clienti sul mercato tutelato o su fornitori peggiori.
- L’intestazione conta: se l’utenza è intestata a una persona esterna al nucleo ISEE, il bonus non arriva. Una voltura fatta bene risolve una situazione che il cliente vive come un errore del sistema.
- Segnalare la possibilità è un servizio: molti clienti in difficoltà non sanno di averne diritto, e il venditore che glielo dice costruisce una relazione che vale più di una provvigione.
- Non chiedere compensi per l’assistenza sul bonus: è un beneficio pubblico gratuito, e monetizzarlo espone a contestazioni serie.
Con Omega
Clienti seguiti anche quando non c’è da vendere
- Anagrafiche e intestazioni verificate, per intercettare i casi che bloccano il bonus.
- Note e segnalazioni sul cliente, condivise fra chi ha venduto e chi assiste.
- Scadenze annuali ricorrenti da ricordare al cliente.
- Storico dei contatti, per non ripetere due volte la stessa domanda.



