Norme e obblighi

Codice di condotta commerciale: cosa può fare chi vende energia

Non è un galateo: è la norma che stabilisce cosa devi dire prima della firma, e la fonte della maggior parte delle contestazioni del settore.

5 minuti di lettura Aggiornata al 6 agosto 2026Omega Energy

In breve

  • L’informazione va data prima della firma e in forma standardizzata: quello che si spiega dopo non conta.
  • Il venditore risponde del comportamento della propria rete di vendita, anche quando sono agenti terzi.
  • Con la deliberazione 188/2026/R/COM l’Autorità ha avviato la riforma del Codice: la materia è in movimento.

Il Codice di condotta commerciale è il testo che disciplina come si può vendere energia elettrica e gas ai clienti finali. Nasce da una constatazione semplice: in un mercato in cui il prodotto è identico e invisibile, la concorrenza rischia di spostarsi su come lo si racconta. Il Codice mette dei paletti a quel racconto.

Per un’agenzia o una rete di vendita non è un adempimento formale ma il perimetro operativo: definisce cosa deve essere consegnato, quando, e con quali contenuti. La maggior parte dei reclami e delle contestazioni nel settore nasce da uno scostamento fra ciò che è stato detto a voce e ciò che è stato consegnato per iscritto.

01Prima della firma: cosa deve avere il cliente

  • L’identità di chi si presenta: nome del venditore per conto del quale si opera, e qualifica di chi sta parlando. L’ambiguità su questo punto è la prima fonte di contestazioni.
  • Le condizioni economiche complete, nella struttura standardizzata prevista, non solo la voce più favorevole.
  • La durata delle condizioni e cosa accade alla scadenza: è l’informazione che manca più spesso e che genera i reclami a dodici mesi.
  • Le modalità di aggiornamento del prezzo, in particolare per le offerte indicizzate.
  • Eventuali corrispettivi accessori e le condizioni per la loro applicazione.
  • Il diritto di ripensamento e come esercitarlo, per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali o a distanza.
  • Copia di quanto sottoscritto, consegnata al cliente.

02La responsabilità sulla rete di vendita

Un punto che le agenzie sottovalutano: il venditore risponde della condotta di chi vende per suo conto. Un agente che promette risparmi non veritieri, che si presenta come incaricato di un altro soggetto o che raccoglie una firma senza consegnare la documentazione produce un problema che risale la catena fino al mandante.

Cosa deve avere in ordine un’agenzia

  • Elenco aggiornato degli incaricati, con mandato e formazione documentata.
  • Materiale commerciale approvato dal mandante, senza versioni fatte in casa.
  • Registro delle proposte raccolte, con data, luogo e canale.
  • Copia della documentazione consegnata al cliente per ogni contratto.
  • Registrazioni delle chiamate, dove il canale lo prevede, conservate secondo le regole.
  • Procedura interna per gestire segnalazioni e reclami sul comportamento degli incaricati.
  • Provvedimenti effettivi verso chi non rispetta le regole: la tolleranza è il vero rischio.

03La riforma in corso

Con la deliberazione 188/2026/R/COM del 26 maggio 2026 l’Autorità ha avviato un procedimento per riformare il Codice di condotta commerciale. Le direttrici dichiarate sono il rafforzamento della trasparenza, la confrontabilità delle offerte e la protezione del contraente debole. È il seguito naturale dell’intervento sulla struttura dei corrispettivi in bolletta.

  • Requisiti informativi precontrattuali con struttura standardizzata dell’offerta, per rendere le proposte confrontabili anche fuori dal Portale.
  • Obblighi di pubblicazione delle offerte sul sito del venditore in formato leggibile e confrontabile.
  • Maggiore attenzione ai canali di contatto e alle modalità di acquisizione del consenso.
  • Rafforzamento delle tutele per i clienti in condizione di vulnerabilità.

Con Omega

Quello che è stato consegnato resta scritto

  • Documentazione consegnata al cliente allegata al contratto, con data e canale.
  • Condizioni economiche censite una volta: le proposte escono sempre aggiornate.
  • Incaricati con mandato, formazione e scadenze in una scheda per persona.
  • Reclami e segnalazioni collegati al contratto e a chi lo ha raccolto.
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Dubbi

Domande frequenti

Quanto dura il diritto di ripensamento?+

Per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali o a distanza il cliente dispone del periodo di ripensamento previsto dalla disciplina consumeristica, decorrente dalla conclusione del contratto. Il termine e le modalità di esercizio vanno indicati chiaramente nella documentazione consegnata.

Chi risponde se un agente promette un risparmio che non esiste?+

La condotta dell’incaricato è imputabile al soggetto per conto del quale opera. Questo espone il venditore mandante e, nei rapporti interni, l’agenzia che ha inserito e formato quell’incaricato. È la ragione per cui la selezione e il controllo della rete sono un investimento, non un costo.

Le offerte vanno pubblicate sul sito?+

Gli obblighi di pubblicazione e di messa a disposizione delle condizioni in forma leggibile e confrontabile sono parte delle direttrici della riforma avviata dall’Autorità e degli obblighi di trasparenza già vigenti. Il riferimento operativo aggiornato è il provvedimento applicabile al momento.

Posso usare materiale commerciale prodotto dalla mia agenzia?+

Solo se approvato dal venditore mandante e conforme agli obblighi informativi. Il materiale prodotto autonomamente è una delle cause più comuni di informazione non conforme, perché tende a enfatizzare il vantaggio e a comprimere le condizioni.

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