In breve
- L’informazione va data prima della firma e in forma standardizzata: quello che si spiega dopo non conta.
- Il venditore risponde del comportamento della propria rete di vendita, anche quando sono agenti terzi.
- Con la deliberazione 188/2026/R/COM l’Autorità ha avviato la riforma del Codice: la materia è in movimento.
Il Codice di condotta commerciale è il testo che disciplina come si può vendere energia elettrica e gas ai clienti finali. Nasce da una constatazione semplice: in un mercato in cui il prodotto è identico e invisibile, la concorrenza rischia di spostarsi su come lo si racconta. Il Codice mette dei paletti a quel racconto.
Per un’agenzia o una rete di vendita non è un adempimento formale ma il perimetro operativo: definisce cosa deve essere consegnato, quando, e con quali contenuti. La maggior parte dei reclami e delle contestazioni nel settore nasce da uno scostamento fra ciò che è stato detto a voce e ciò che è stato consegnato per iscritto.
01Prima della firma: cosa deve avere il cliente
- L’identità di chi si presenta: nome del venditore per conto del quale si opera, e qualifica di chi sta parlando. L’ambiguità su questo punto è la prima fonte di contestazioni.
- Le condizioni economiche complete, nella struttura standardizzata prevista, non solo la voce più favorevole.
- La durata delle condizioni e cosa accade alla scadenza: è l’informazione che manca più spesso e che genera i reclami a dodici mesi.
- Le modalità di aggiornamento del prezzo, in particolare per le offerte indicizzate.
- Eventuali corrispettivi accessori e le condizioni per la loro applicazione.
- Il diritto di ripensamento e come esercitarlo, per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali o a distanza.
- Copia di quanto sottoscritto, consegnata al cliente.
02La responsabilità sulla rete di vendita
Un punto che le agenzie sottovalutano: il venditore risponde della condotta di chi vende per suo conto. Un agente che promette risparmi non veritieri, che si presenta come incaricato di un altro soggetto o che raccoglie una firma senza consegnare la documentazione produce un problema che risale la catena fino al mandante.
Cosa deve avere in ordine un’agenzia
- Elenco aggiornato degli incaricati, con mandato e formazione documentata.
- Materiale commerciale approvato dal mandante, senza versioni fatte in casa.
- Registro delle proposte raccolte, con data, luogo e canale.
- Copia della documentazione consegnata al cliente per ogni contratto.
- Registrazioni delle chiamate, dove il canale lo prevede, conservate secondo le regole.
- Procedura interna per gestire segnalazioni e reclami sul comportamento degli incaricati.
- Provvedimenti effettivi verso chi non rispetta le regole: la tolleranza è il vero rischio.
03La riforma in corso
Con la deliberazione 188/2026/R/COM del 26 maggio 2026 l’Autorità ha avviato un procedimento per riformare il Codice di condotta commerciale. Le direttrici dichiarate sono il rafforzamento della trasparenza, la confrontabilità delle offerte e la protezione del contraente debole. È il seguito naturale dell’intervento sulla struttura dei corrispettivi in bolletta.
- Requisiti informativi precontrattuali con struttura standardizzata dell’offerta, per rendere le proposte confrontabili anche fuori dal Portale.
- Obblighi di pubblicazione delle offerte sul sito del venditore in formato leggibile e confrontabile.
- Maggiore attenzione ai canali di contatto e alle modalità di acquisizione del consenso.
- Rafforzamento delle tutele per i clienti in condizione di vulnerabilità.
Con Omega
Quello che è stato consegnato resta scritto
- Documentazione consegnata al cliente allegata al contratto, con data e canale.
- Condizioni economiche censite una volta: le proposte escono sempre aggiornate.
- Incaricati con mandato, formazione e scadenze in una scheda per persona.
- Reclami e segnalazioni collegati al contratto e a chi lo ha raccolto.



