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Norme e obblighi

Codice di condotta commerciale: cosa può fare chi vende energia

Non è un galateo: è la norma che stabilisce cosa devi dire prima della firma, e la fonte della maggior parte delle contestazioni del settore.

7 minuti di lettura Aggiornata al 20 settembre 2026

In breve

  • Fuori dai locali commerciali l’agente deve esibire un documento con i propri dati, la dicitura «agente di vendita», il nome del venditore e un recapito telefonico del venditore — e nessun altro recapito.
  • Copia integrale del contratto al cliente al più tardi entro 10 giorni lavorativi e comunque prima dell’attivazione.
  • Variazioni unilaterali, rinnovi con modifica ed evoluzioni automatiche: preavviso di almeno 3 mesi, o 30 euro di indennizzo automatico.

Il Codice di condotta commerciale è il testo che disciplina come si può vendere energia elettrica e gas ai clienti finali. Nasce da una constatazione semplice: in un mercato in cui il prodotto è identico e invisibile, la concorrenza rischia di spostarsi su come lo si racconta. Il Codice mette dei paletti a quel racconto.

Per un’agenzia o una rete di vendita non è un adempimento formale ma il perimetro operativo: definisce cosa deve essere consegnato, quando, e con quali contenuti. La maggior parte dei reclami e delle contestazioni nel settore nasce da uno scostamento fra ciò che è stato detto a voce e ciò che è stato consegnato per iscritto.

01Prima della firma: cosa deve avere il cliente

  • L’identità di chi si presenta: nome del venditore per conto del quale si opera, e qualifica di chi sta parlando. L’ambiguità su questo punto è la prima fonte di contestazioni.
  • Le condizioni economiche complete, nella struttura standardizzata prevista, non solo la voce più favorevole.
  • La durata delle condizioni e cosa accade alla scadenza: è l’informazione che manca più spesso e che genera i reclami a dodici mesi.
  • Le modalità di aggiornamento del prezzo, in particolare per le offerte indicizzate.
  • Eventuali corrispettivi accessori e le condizioni per la loro applicazione.
  • Il diritto di ripensamento e come esercitarlo, per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali o a distanza.
  • Copia di quanto sottoscritto, consegnata al cliente.
ObbligoCosa dice il CodiceDove sta
Formazione del personale commercialeIl venditore garantisce a chiunque promuova offerte o concluda contratti, a qualunque titolo, una formazione sulle offerte, sul Codice e sui diritti dei clienti, e ne garantisce l’aggiornamentoArticolo 4
Riconoscibilità di chi si presentaFuori dalla sede, documento con gli elementi identificativi dell’incaricato e l’indicazione «agente di vendita», il nome del venditore e un recapito telefonico del venditore: il documento non può indicare recapiti diversi da quelli del venditoreArticolo 8
Dichiarare subito perché si sta chiamandoIl cliente va informato che il contatto è finalizzato a presentare un’offerta o concludere un contratto di mercato libero prima di chiedere qualunque dato o documento sulla sua fornituraArticolo 8
Informazioni preliminariIdentità e recapiti del venditore, contenuti principali del contratto, modalità e tempi di avvio, durata delle condizioni e modalità di rinnovo, diritto di ripensamento e costi in caso di avvio anticipato, modalità di recesso ed eventuale onere di recesso anticipato, gestione dei reclami, livelli di qualità commercialeArticolo 9
Consegna del contrattoCopia integrale su carta o altro supporto durevole al momento della conclusione o entro 10 giorni lavorativi, e comunque prima dell’attivazione; per i contratti a distanza anche la Scheda sinteticaArticolo 12
Variazioni, rinnovi, evoluzioni automaticheComunicazione scritta con preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza, intitolata «Proposta di modifica unilaterale del contratto», con testo completo delle clausole e diritto di recessoArticolo 13
Indennizzo automatico30 euro al cliente per il mancato rispetto degli obblighi sul preavviso, da corrispondere entro 8 mesiArticolo 14
Codice di condotta commerciale, Allegato A alla deliberazione 366/2018/R/com, nel testo coordinato in vigore.

02La responsabilità sulla rete di vendita

Un punto che le agenzie sottovalutano: il venditore risponde della condotta di chi vende per suo conto. Un agente che promette risparmi non veritieri, che si presenta come incaricato di un altro soggetto o che raccoglie una firma senza consegnare la documentazione produce un problema che risale la catena fino al mandante.

Cosa deve avere in ordine un’agenzia

  • Elenco aggiornato degli incaricati, con mandato e formazione documentata.
  • Materiale commerciale approvato dal mandante, senza versioni fatte in casa.
  • Registro delle proposte raccolte, con data, luogo e canale.
  • Copia della documentazione consegnata al cliente per ogni contratto.
  • Registrazioni delle chiamate, dove il canale lo prevede, conservate secondo le regole.
  • Procedura interna per gestire segnalazioni e reclami sul comportamento degli incaricati.
  • Provvedimenti effettivi verso chi non rispetta le regole: la tolleranza è il vero rischio.

03La riforma in corso

Il Codice è già cambiato due volte in poco tempo. Dal 1° gennaio 2025, con la deliberazione 395/2024/R/com, sono state rafforzate le regole sulle comunicazioni di variazione — supporto durevole, contenuto vincolato, onere della prova dell’invio e del recapito in capo al venditore — ed è stata resa esplicita la responsabilità del venditore anche sui servizi di telemarketing e teleselling affidati a terzi. Dal 1° aprile 2026, con la 386/2025/R/com, sono cambiate la struttura dei corrispettivi e la Scheda sintetica.

Con la deliberazione 188/2026/R/com del 26 maggio 2026 l’Autorità ha poi avviato un procedimento per riformare il Codice. Le direttrici dichiarate sono il rafforzamento della trasparenza, la confrontabilità delle offerte e la protezione del contraente debole, con possibili limiti alle modifiche unilaterali e nuovi obblighi informativi per le offerte innovative. È il seguito naturale dell’intervento sulla struttura dei corrispettivi in bolletta.

  • Requisiti informativi precontrattuali con struttura standardizzata dell’offerta, per rendere le proposte confrontabili anche fuori dal Portale.
  • Obblighi di pubblicazione delle offerte sul sito del venditore in formato leggibile e confrontabile.
  • Maggiore attenzione ai canali di contatto e alle modalità di acquisizione del consenso.
  • Rafforzamento delle tutele per i clienti in condizione di vulnerabilità.

Con Omega

Quello che è stato consegnato resta scritto

  • Documentazione consegnata al cliente allegata al contratto, con data e canale.
  • Condizioni economiche censite una volta: le proposte escono sempre aggiornate.
  • Incaricati con mandato, formazione e scadenze in una scheda per persona.
  • Reclami e segnalazioni collegati al contratto e a chi lo ha raccolto.

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Dubbi

Domande frequenti

Quanto dura il diritto di ripensamento?
Quattordici giorni dalla conclusione del contratto per i contratti a distanza e fuori dai locali commerciali, trenta se il contratto è stato concluso durante una visita non richiesta presso l’abitazione. Se l’informazione manca, il termine si allunga di dodici mesi: vedi la [guida dedicata](/guide/ripensamento-contratto-luce-gas).
Chi risponde se un agente promette un risparmio che non esiste?
La condotta dell’incaricato è imputabile al soggetto per conto del quale opera. Questo espone il venditore mandante e, nei rapporti interni, l’agenzia che ha inserito e formato quell’incaricato. È la ragione per cui la selezione e il controllo della rete sono un investimento, non un costo.
Le offerte vanno pubblicate sul sito?
Gli obblighi di pubblicazione e di messa a disposizione delle condizioni in forma leggibile e confrontabile sono parte delle direttrici della riforma avviata dall’Autorità e degli obblighi di trasparenza già vigenti. Il riferimento operativo aggiornato è il provvedimento applicabile al momento.
Posso usare materiale commerciale prodotto dalla mia agenzia?
Solo se approvato dal venditore mandante e conforme agli obblighi informativi. Il materiale prodotto autonomamente è una delle cause più comuni di informazione non conforme, perché tende a enfatizzare il vantaggio e a comprimere le condizioni.

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