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Norme e obblighi

Accise luce e gas 2026 per i venditori: versamenti a fine mese, dichiarazioni semestrali e cauzione

Versamento entro la fine del mese, comunicazione dei quantitativi fatturati entro la fine del mese dopo, dichiarazione a settembre e a marzo, cauzione da controllare di continuo: il calendario delle accise di chi vende luce e gas dopo il D.Lgs 43/2025.

9 minuti di lettura Aggiornata al 29 settembre 2026

In breve

  • Dal 1° gennaio 2026 (D.Lgs 43/2025) l’accisa sul gas e sull’energia elettrica si versa entro la fine di ogni mese, sui quantitativi delle bollette emesse nel mese precedente: non più il 16.
  • La dichiarazione annuale di consumo è sostituita da due dichiarazioni semestrali: gennaio-giugno entro il 30 settembre, luglio-dicembre entro il 31 marzo dell’anno dopo. I crediti si usano solo dopo la dichiarazione.
  • La cauzione nasce al 15% dell’accisa annua stimata, poi non deve scendere sotto la media dell’accisa dovuta nei tre mesi precedenti. Sotto il 10% di scostamento non si adegua; il mancato adeguamento costa la revoca della licenza.

Le **accise per i venditori di luce e gas nel 2026** seguono regole nuove. Il **decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43** ha riscritto la disciplina del Testo unico accise (D.Lgs 504/1995): l’**art. 26-ter** per il gas naturale e l’**art. 55** per l’energia elettrica. Dal 1° gennaio 2026 cambiano la scadenza del versamento, la dichiarazione (da una a due l’anno), il termine della comunicazione mensile e soprattutto la **cauzione**, che il venditore deve tenere adeguata da solo invece di aspettare la richiesta dell’Ufficio.

Le regole di dettaglio stanno nel DM 29 dicembre 2025 (gas), nel DM 10 marzo 2026 (energia elettrica, GU n. 66 del 20 marzo 2026) e in una serie di circolari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dalla 32/2025 alla 21/2026. Questa guida mette in fila le scadenze, con un conto svolto sulla cauzione. La guida gemella spiega [usi domestici e non domestici sul gas](/guide/usi-domestici-non-domestici-accise-gas-2026), cioè quale aliquota va in bolletta.

01Il calendario delle accise dal 2026

AdempimentoScadenzaNorma
Versamento dell’accisa (rata mensile)Fine di ogni mese, sulle bollette emesse nel mese precedenteArt. 26-ter c. 3 e art. 55 c. 3 TUA
Comunicazione mensile dei quantitativi fatturatiFine del mese solare successivo a quello di riferimentoArt. 26-ter c. 11 e art. 55 c. 13 TUA
Dichiarazione del 1° semestre (gennaio-giugno)30 settembreArt. 26-ter c. 1 e art. 55 c. 1 TUA
Dichiarazione del 2° semestre (luglio-dicembre)31 marzo dell’anno dopoArt. 26-ter c. 1 e art. 55 c. 1 TUA
Conguaglio a debito della dichiarazioneFine del mese in cui si presenta la dichiarazioneArt. 56-bis TUA; DM 10/3/2026 art. 9
Adeguamento della cauzioneFine del mese successivo al trimestre considerato, comunicazione all’Ufficio entro 10 giorniArt. 26-ter c. 9, art. 55 c. 11, art. 64 TUA
Circolari ADM 32/2025 (§ II e IV), 20/2026 e 21/2026. Le comunicazioni dei distributori non cambiano: restano dovute entro il primo giorno del terzo mese successivo (art. 12 D.L. 124/2019).

L’accisa è dovuta al momento dell’emissione della bolletta: ogni rata è pari all’accisa sui quantitativi indicati nelle fatture emesse nel mese precedente (per l’elettrico, DM 10 marzo 2026, art. 7 c. 3). Le bollette di settembre si pagano entro il 31 ottobre, e la comunicazione dei quantitativi fatturati a settembre ha la stessa scadenza: sono due adempimenti diversi — uno è un F24, l’altro un file — che cadono lo stesso giorno.

02Le dichiarazioni semestrali: conguagli e crediti

  • Conguaglio a debito: se l’imposta dovuta nel semestre supera versamenti e crediti usati, la differenza si versa entro la fine del mese in cui presenti la dichiarazione.
  • Conguaglio a credito: si detrae dai versamenti successivi dello stesso ambito territoriale fino a esaurimento, oppure si chiede a rimborso entro due anni (art. 14 TUA).
  • Niente compensazioni dentro il semestre: un mese di sole note di credito non riduce la rata del mese dopo. Il credito si usa solo dopo la dichiarazione (circ. ADM 20/2026, punto 4).
  • Versamenti in ritardo: se fatti prima della dichiarazione, si espongono nel mese a cui si riferiscono, non in quello del pagamento.
  • Riepiloghi per ambito: i quadri riepilogativi (L per il gas, S per l’elettrico) vanno compilati ambito per ambito, non con un totale nazionale.
  • Addizionale regionale sul gas: si dichiara nei quadri della dichiarazione semestrale e, con gli stessi dati, alla Regione competente (art. 10 c. 3 D.Lgs 398/1990); il campo «imposta versata» segue il criterio di competenza.

03La cauzione: 15% all’inizio, poi la media di tre mesi

La cauzione è la condizione per avere e tenere l’autorizzazione (gas) o la licenza (energia elettrica). Il D.Lgs 43/2025 ne cambia la misura e sposta sul venditore l’onere di controllarla (circ. ADM 32/2025, § III).

MomentoRegolaNorma
Inizio attivitàAlmeno il 15% dell’accisa annua stimata sui dati della denunciaArtt. 26-bis c. 1 e 53-bis c. 1 TUA
Attività avviataNon inferiore alla media aritmetica dell’accisa dovuta nei tre mesi precedentiArt. 26-ter c. 9 e art. 55 c. 11 TUA
AdeguamentoEntro la fine del mese successivo al trimestre considerato; per l’elettrico il controllo va fatto in ogni mese solare sui tre mesi precedentiDM 10/3/2026 art. 10; circ. ADM 21/2026
ComunicazioneAll’Ufficio competente entro 10 giorni dall’adeguamentoCirc. ADM 21/2026
FranchigiaNessun adeguamento se l’aumento è inferiore al 10% della cauzione prestataArt. 64 c. 3 TUA
Mancato adeguamentoRevoca dell’autorizzazione o della licenzaArt. 64 c. 2 TUA
Per il gas i trimestri sono quelli solari, con adeguamento entro il 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre e 31 gennaio. L’esonero dei soggetti obbligati accreditati (art. 9-quinquies TUA) aspetta ancora i provvedimenti attuativi: nel frattempo per gli esoneri restano valide le disposizioni previgenti (circ. ADM 21/2026).

Cauzione minima = (accisa dovuta mese 1 + mese 2 + mese 3) ÷ 3

Si adegua solo se (cauzione minima − cauzione prestata) ÷ cauzione prestata ≥ 10%.

04Un conto svolto sulla cauzione gas

Un venditore di gas ha prestato una cauzione di 40.000 €. Nel terzo trimestre 2026 l’accisa dovuta sulle bollette emesse è stata di 40.000 € a luglio, 46.000 € ad agosto e 52.000 € a settembre: il portafoglio cresce e l’inverno si avvicina.

VoceCalcoloImporto
Media dell’accisa dovuta(40.000 + 46.000 + 52.000) ÷ 346.000 €
Cauzione prestata40.000 €
Scostamento46.000 − 40.0006.000 €
Scostamento in percentuale6.000 ÷ 40.00015%
Esito15% ≥ 10%Integrare di 6.000 € entro il 31 ottobre 2026 e comunicarlo entro 10 giorni
Con una cauzione prestata di 43.000 € lo scostamento sarebbe di 3.000 €, cioè il 6,98%: sotto la franchigia, nessun adeguamento dovuto. Il conto va rifatto a ogni trimestre per il gas e a ogni mese per l’elettrico.

Il punto da non perdere è che la cauzione segue la stagione. Sul gas l’accisa di gennaio vale molte volte quella di luglio: un portafoglio che in estate era coperto a fine gennaio può non esserlo più, e il trimestre ottobre-dicembre si chiude il 31 gennaio, nel pieno dei consumi.

05Dove aiuta un gestionale, e dove serve il consulente

Tutte queste scadenze partono dallo stesso dato: le bollette emesse, con destinazione d’uso, ambito territoriale e aliquota. In Omega Energy il modulo Dogane costruisce il calendario del mese secondo quello che vendi (solo luce, solo gas o entrambi), tiene separati versamento e comunicazione mensile anche quando scadono lo stesso giorno, prepara il file dei quantitativi fatturati per ambito e fa il controllo della cauzione con la media dei tre mesi e la franchigia del 10%, avvisando solo quando l’adeguamento è davvero dovuto. La firma della dichiarazione, i rapporti con l’Ufficio e i casi dubbi restano al tuo consulente doganale: sono cose che un software prepara, non che decide.

Il giro di fine mese

  • Accisa delle bollette del mese scorso calcolata per ambito e versata con F24.
  • Comunicazione dei quantitativi fatturati del mese precedente inviata.
  • Media dell’accisa degli ultimi tre mesi confrontata con la cauzione.
  • Adeguamento fatto e comunicato all’Ufficio entro 10 giorni, se sopra il 10%.
  • A marzo e a settembre: dichiarazione semestrale e conguaglio a debito entro fine mese.
  • Per il gas: dichiarazione dell’addizionale anche alla Regione.

Con Omega

Le accise nel modulo Dogane

  • Calendario del mese costruito su quello che vendi, con la norma e la conseguenza accanto a ogni scadenza.
  • Comunicazione mensile dei quantitativi fatturati per ambito e destinazione d’uso, pronta da inviare.
  • Controllo della cauzione sulla media dei tre mesi, con la franchigia del 10% e la data entro cui adeguare.
  • Dichiarazioni, comunicazioni e rettifiche archiviate per anno e mese, così si vede cosa è già stato inviato.

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Dubbi

Domande frequenti

Quando scade la dichiarazione semestrale delle accise?
Quella del primo semestre (gennaio-giugno) entro il 30 settembre, quella del secondo (luglio-dicembre) entro il 31 marzo dell’anno successivo. Per il 2026: 30 settembre 2026 e 31 marzo 2027. Il conguaglio a debito si versa entro la fine dello stesso mese.
Entro quando si versa l’accisa su gas ed energia elettrica dal 2026?
Entro la fine di ogni mese, e non più entro il 16. La rata è pari all’accisa sui quantitativi indicati nelle bollette emesse nel mese precedente (artt. 26-ter e 55 TUA come modificati dal D.Lgs 43/2025).
Quanto deve essere la cauzione accise di un venditore?
All’inizio dell’attività almeno il 15% dell’accisa annua stimata nella denuncia. Poi non deve essere inferiore alla media aritmetica dell’accisa dovuta nei tre mesi precedenti. Se l’aumento necessario è inferiore al 10% della cauzione già prestata, non serve adeguarla.
Cosa succede se non adeguo la cauzione in tempo?
L’art. 64, comma 2, del Testo unico accise prevede la revoca dell’autorizzazione o della licenza. Dal 2026 il controllo tocca al venditore: l’Ufficio vigila, ma non è più tenuto a chiedere l’integrazione prima.
Posso usare subito un credito di accisa di un mese per pagare il mese dopo?
No. I crediti si detraggono dai versamenti successivi solo dopo la dichiarazione semestrale che li accerta, e solo nello stesso ambito territoriale; in alternativa si chiedono a rimborso entro due anni. La compensazione fra mesi dello stesso semestre non è ammessa (circ. ADM 20/2026).

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