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Norme e obblighi

Accise gas 2026: usi domestici e non domestici, chi cambia aliquota e i nuovi codici

Musei, cinema, stabilimenti balneari e case di cura passano all’aliquota non domestica; studi professionali e banche restano domestici. Cosa ha cambiato il D.Lgs 43/2025 sul gas, e cosa deve chiedere il venditore al cliente.

10 minuti di lettura Aggiornata al 29 settembre 2026

In breve

  • Dal 1° gennaio 2026 l’accisa sul gas per combustione distingue «usi domestici» e «usi non domestici» al posto di «usi civili» e «usi industriali». Le aliquote non cambiano: cambia chi rientra dove.
  • Il criterio è la funzione abitativa dei locali: diventano non domestici, fra gli altri, musei, teatri, cinema, discoteche, stabilimenti balneari, case di cura e poliambulatori di fisioterapia. Uffici pubblici, studi professionali, banche e scuole restano domestici per legge.
  • L’aliquota non domestica si applica solo dalla data in cui il cliente consegna al venditore la dichiarazione ex art. 47 DPR 445/2000, e la dichiarazione va rifatta a ogni cambio di venditore.

Le **accise sul gas nel 2026** hanno una classificazione nuova. Il D.Lgs 28 marzo 2025, n. 43 ha riscritto l’**art. 26 del Testo unico accise**: il gas destinato alla combustione è tassato con aliquote «per usi domestici» e «per usi non domestici», e la vecchia coppia «usi civili» / «usi industriali» vale solo fino al 31 dicembre 2025. Le cifre al metro cubo sono rimaste quelle; è cambiato il perimetro, e alcuni clienti business pagano meno accisa dal 2026 — ma solo se qualcuno glielo fa chiedere.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha spiegato la riforma nella **circolare 32/2025** e aggiornato i codici con la **circolare 6/2026**. Questa guida serve a chi vende: cosa chiedere al cliente alla firma, quando si può applicare l’aliquota ridotta, come si gestisce un uso promiscuo e quali codici usare nelle comunicazioni. Il calendario di versamenti e dichiarazioni è nella guida sulle [accise dei venditori](/guide/accise-venditori-luce-gas-2026).

01Le aliquote del gas nel 2026

UsoScaglione annuoCentro-NordMezzogiorno
Domesticofino a 120 m³0,044 €/m³0,038 €/m³
Domesticoda 120 a 480 m³0,175 €/m³0,135 €/m³
Domesticoda 480 a 1.560 m³0,170 €/m³0,120 €/m³
Domesticooltre 1.560 m³0,186 €/m³0,150 €/m³
Non domesticounica0,012498 €/m³0,012498 €/m³
Tabella ADM «Aliquote di imposta vigenti», aggiornamento al 19 marzo 2026 (D.Lgs 26/2007, art. 2). Gli utilizzatori industriali che ne hanno titolo applicano la riduzione del 40% dell’art. 2, c. 11, L. 203/2008 (codice G2). Sopra l’accisa c’è l’addizionale regionale, con importi propri di ciascuna Regione.

La differenza è grande: un bar che consuma 3.000 m³ l’anno paga di accisa, come uso domestico nel Centro-Nord, circa 520 € (120 × 0,044 + 360 × 0,175 + 1.080 × 0,170 + 1.440 × 0,186); come uso non domestico circa 37 € (3.000 × 0,012498). IVA esclusa. Classificarlo male non è un errore di forma: è un conguaglio che arriva mesi dopo.

02Chi è domestico e chi no

Il comma 4 del nuovo art. 26 dice che è domestico ogni impiego del gas per combustione in unità immobiliari con funzione abitativa e loro pertinenze, e aggiunge un elenco di locali che restano domestici anche se abitazioni non sono. Tutto il resto è non domestico per esclusione (comma 5).

Usi domestici (art. 26 c. 4)Usi non domestici (art. 26 c. 5)
Abitazioni e pertinenzeAttività industriali, artigiane e agricole
Uffici pubblici (amministrazioni del D.Lgs 165/2001)Alberghi, commercio, ristoranti e bar
Uffici di società e imprese fuori dagli stabilimenti produttiviImpianti sportivi dilettantistici senza fini di lucro
Studi professionaliOspedali, enti fiera, lavanderie anche self-service
Istituti di credito (banche, società finanziarie)Istituzioni di assistenza a disabili, orfani, anziani, indigenti
Istituti di istruzione, pubblici e privatiNuovi dal 2026: biblioteche, musei, gallerie, teatri, cinema, discoteche, sale da ballo e da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, sale da concerto, poliambulatori per fisioterapia, case di cura, cremazione
Abitazioni di proprietari e dirigenti dentro la fabbricaUffici, mense, docce e casa del custode dentro il recinto dell’impresa
Calore prodotto e ceduto a terzi per usi domesticiTeleriscaldamento da cogenerazione (L. 10/1991, art. 11 c. 2 lett. b)
Circolare ADM 32/2025, § I.1 e I.2, con la tabella di confronto fra vecchia e nuova classificazione. Nei luoghi misti vale la destinazione dei singoli locali: la canonica di una chiesa resta domestica (circ. ADM 6/2026).

03La dichiarazione che serve per l’aliquota non domestica

  1. 1

    Il cliente compila una dichiarazione sostitutiva

    Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000: descrizione dell’attività, impieghi a cui destina il gas, iscrizione alla Camera di commercio.

  2. 2

    La consegna al venditore

    Non all’Agenzia: l’ADM non dà pareri ai consumatori e parla solo con i soggetti obbligati e le loro associazioni.

  3. 3

    Il venditore applica l’aliquota dalla data di consegna

    Non prima. I consumi precedenti restano tassati come domestici.

  4. 4

    Si rifà a ogni cambio di venditore

    Il cliente deve informare il nuovo venditore; la continuità del trattamento è garantita se la dichiarazione arriva in un termine congruo.

04L’uso promiscuo: un contatore, due aliquote

Il comma 6 dell’art. 26 disciplina il caso di un solo punto di riconsegna che alimenta usi con tassazione diversa: un agriturismo con l’abitazione dei titolari, un laboratorio con l’appartamento sopra. Su richiesta del cliente, il venditore applica l’accisa in proporzione ai quantitativi dei diversi impieghi.

Cosa deve consegnare il cliente

  • La richiesta con le percentuali di gas destinate a ciascun impiego e la stima del consumo annuo.
  • La dichiarazione ex art. 47 DPR 445/2000 sull’attività svolta e sui presupposti dei diversi trattamenti.
  • Una relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato, con il calcolo delle percentuali.
  • Nella relazione, la dichiarazione che installare contatori separati è tecnicamente o economicamente impossibile (circ. ADM 6/2026).

La documentazione la trasmette il venditore all’Ufficio ADM competente. Senza, l’intera fornitura è tassata secondo il contratto. Le utenze promiscue non hanno più un codice di destinazione proprio (G16 e M13 sono stati tolti dalla circolare 6/2026): compaiono in un prospetto dedicato della dichiarazione semestrale, l’allegato 2, con la percentuale solo quando il criterio è forfettario (circ. ADM 20/2026).

05I nuovi codici di destinazione d’uso

Dalle fatture emesse nel 2026 le comunicazioni mensili e le dichiarazioni semestrali usano codici nuovi. Molti sono rimasti uguali, alcuni sono stati rinumerati e alcuni divisi: una conversione automatica uno a uno, in quei casi, sbaglia senza dare errori.

UsoFino al 2025Dal 2026
Gas: riduzione chimica, elettrolisi, metallurgia, mineralogiaE11, E12, E13, E14D1, D2, D3, D4
Gas: forniture diplomatiche, organizzazioni internazionali, forze NATO, accordi con Paesi terziE5 (unico)E8, E9, E10, E11
Gas: usi non domestici e usi domestici per scaglioneG1-G10G1-G10 (invariati)
Gas: autotrazioneG13I1
Gas: prove sperimentali e collaudo motoriG16I2 (con l’autotrazione)
Luce: riduzione chimica, elettrolisi, metallurgiaJ1 (unico)J2, J3, J4
Luce: residenza con potenza fino a 3 kW, primi 150 kWh al meseL9L5
Luce: locali non abitativi, per scaglione mensileM9-M12M4-M7
Luce: abitazioni di residenza e seconde caseM1, M2M1, M2 (invariati)
Estratto degli allegati 1 e 2 della circolare ADM 32/2025, aggiornati dalla circolare 6/2026. Per il 2026 l’ADM accetta in via transitoria la sola voce J2 (luce) o E8 (gas) al posto delle voci divise. Nelle bollette non serve scrivere il codice, ma devono far capire uso e aliquota applicata.

06L’addizionale regionale

Nelle regioni a statuto ordinario sul gas grava anche l’addizionale regionale del D.Lgs 398/1990. Dal 2026 si applica ai consumi tassati con le aliquote per usi domestici e per usi non domestici (circ. ADM 32/2025, § V), e segue i termini di versamento e le dichiarazioni semestrali dell’art. 26-ter, con l’invio dei dati anche alla Regione. Gli importi li fissa ciascuna Regione, e spesso sono diversi fra domestico e non domestico: la Regione Piemonte, per esempio, pubblica 0,022 €/m³ fino a 120 m³ e 0,0258 €/m³ oltre per gli usi domestici, e 0,006249 €/m³ per i non domestici fino a 1.200.000 m³. Per le altre Regioni va letta la pagina tributi della Regione.

07Cosa fa il gestionale, e cosa deve chiedere l’agente

In Omega Energy le destinazioni d’uso sono già nella codifica 2026, ognuna con la sua norma. Dove un vecchio codice corrisponde a più codici nuovi il gestionale non sceglie da solo: propone i candidati e chiede a una persona. Le forniture che hanno bisogno di un titolo del cliente — la dichiarazione per il non domestico, la relazione asseverata per l’uso promiscuo — restano all’aliquota ordinaria finché il documento non è caricato e copre il periodo, e le quote dell’uso promiscuo ripartiscono i consumi fino all’ultimo decimale. L’errore più frequente resta però a monte, nel contratto: per questo la domanda giusta va fatta alla firma.

Le domande alla firma di un contratto gas business

  • Che attività si svolge nei locali serviti dal contatore?
  • Ci sono locali abitativi (casa del titolare, del custode) sullo stesso contatore?
  • Se sì: si possono separare i consumi con un contatore, o serve la relazione asseverata?
  • Il cliente ha già consegnato la dichiarazione ex art. 47 al venditore precedente? Va rifatta per il nuovo.
  • L’attività rientra fra quelle passate a non domestico nel 2026?

Con Omega

La destinazione d’uso scritta una volta sola

  • Codici di destinazione d’uso 2026 con la norma accanto, e il passaggio dai codici 2025 che chiede conferma quando è ambiguo.
  • Titoli del cliente (dichiarazione, relazione asseverata) con date di validità: senza titolo valido si fattura all’aliquota ordinaria.
  • Ripartizione dei consumi promiscui per quote, controllata perché il totale torni al 100%.
  • Gli stessi codici in bolletta, nella comunicazione mensile e nella dichiarazione semestrale.

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Dubbi

Domande frequenti

Cosa sono gli usi non domestici del gas?
Sono tutti gli impieghi del gas per combustione diversi da quelli domestici: attività industriali, artigiane, agricole, commerciali, alberghiere, di ristorazione e di servizi svolte in locali senza funzione abitativa. Dal 2026 ci rientrano anche musei, teatri, cinema, discoteche, stabilimenti balneari, case di cura e poliambulatori di fisioterapia.
Uno studio professionale paga l’accisa gas domestica o non domestica?
Domestica. L’art. 26, comma 4, del Testo unico accise include espressamente negli usi domestici gli studi professionali, gli uffici pubblici, gli istituti di credito e gli istituti di istruzione, oltre agli uffici delle imprese situati fuori dagli stabilimenti produttivi.
Quanto è l’accisa sul gas per usi non domestici nel 2026?
0,012498 euro al metro cubo, uguale in tutta Italia, secondo la tabella delle aliquote ADM aggiornata al 19 marzo 2026. A questa si aggiunge l’addizionale regionale, con importi fissati da ciascuna Regione.
Da quando si applica l’aliquota non domestica a un cliente che ne ha diritto?
Dalla data in cui il cliente consegna al venditore la dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/2000 con attività, impieghi e iscrizione alla Camera di commercio. I consumi fatturati per periodi precedenti restano con l’aliquota domestica.
Posso chiedere all’Agenzia delle Dogane se il mio cliente è non domestico?
Il venditore sì, anche tramite la sua associazione di categoria o con un interpello; il cliente no. L’ADM ha ribadito che non interviene nel rapporto fra venditore e consumatore e non rilascia pareri ai consumatori (circolari 32/2025 e 6/2026).

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