In breve
- Il termine di prescrizione per i consumi di luce, gas e acqua è di due anni, e vale anche sui ricalcoli di importi già fatturati.
- La prescrizione non è automatica: la deve eccepire il cliente, con una comunicazione al venditore.
- Il venditore che fattura consumi più vecchi di due anni deve avvisarlo in bolletta con un testo preciso e allegare il modulo.
È una delle poche regole del settore che il cliente conosce meglio del venditore, perché ne parlano i giornali ogni volta che arriva un maxi conguaglio. Il credito per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua si prescrive in **due anni**, per effetto della legge di bilancio 2018 (legge 205/2017, articolo 1, comma 4) come poi modificata.
La parte che quasi nessuno racconta bene è la seconda: la prescrizione non opera da sola. Se il cliente paga, ha pagato. Se vuole non pagare, deve dirlo. E il venditore, dal canto suo, ha l’obbligo di metterlo in condizione di saperlo.
01Le tre regole, in ordine
- 1
Due anni dalla scadenza del pagamento
Oltre quel termine il venditore perde il diritto al pagamento di quegli importi. Vale sia per i consumi fatturati per la prima volta sia per i ricalcoli di importi già fatturati in precedenza.
- 2
La deve far valere il cliente
La prescrizione non è automatica: il cliente comunica al venditore la volontà di non pagare gli importi prescritti, per esempio con il modulo che il venditore stesso deve mettere a disposizione.
- 3
Il venditore deve avvisare in bolletta
Quando fattura importi relativi a periodi di più di due anni prima, deve inserire un messaggio che invita il cliente a comunicare la propria volontà, oppure spiegare perché ritiene che il credito non sia prescritto.
Dettaglio operativo che salva molte discussioni: se il cliente paga con domiciliazione e ha eccepito la prescrizione, l’addebito automatico riguarda solo gli importi per i quali il venditore non riconosce la prescrizione. Il resto non si addebita e poi si discute: non si addebita e basta.
02Perché è un problema di chi fattura, non di chi incassa
Vista dal venditore, la prescrizione biennale non è una regola di tutela del consumatore: è una scadenza interna su ogni pezzo di consumo non ancora fatturato. Le cause tipiche di ritardo sono sempre le stesse, e sono tutte prevedibili.
| Causa del ritardo | Dove si accumula | Cosa la previene |
|---|---|---|
| Misure mancanti dal distributore | Punti senza lettura per mesi | Solleciti sistematici al distributore e monitoraggio dei punti senza misura |
| Pratiche chiuse male | Volture e switch con periodi scoperti | Controllo dei periodi non fatturati per punto, non per cliente |
| Conguagli rinviati | Ricalcoli lasciati in sospeso «finché non è chiaro» | Un termine interno: un ricalcolo aperto oltre X mesi si chiude o si rinuncia |
| Contenziosi dormienti | Posizioni sospese in attesa di risposta | Sospensione con data di riesame, non a tempo indeterminato |
| Migrazioni di sistema | Periodi persi nel passaggio | Quadratura dei periodi fatturati prima di chiudere il vecchio sistema |
Il controllo mensile che evita la perdita
- Elenco dei punti con consumi non fatturati più vecchi di 18 mesi: è la soglia di allarme, non i 24.
- Ricalcoli aperti con la data di apertura e il periodo coperto.
- Fatture emesse che contengono periodi oltre i due anni: hanno l’avviso obbligatorio?
- Posizioni in mora che contengono importi prescrittibili: la comunicazione riporta il testo previsto?
- Eccezioni di prescrizione ricevute dai clienti, con l’esito e chi ha deciso.
Con Omega
I consumi vecchi non restano indietro da soli
- Controllo dei periodi fatturabili nel ciclo di fatturazione, con il limite dei due anni applicato.
- Avviso sulla prescrizione riportato nel documento quando la bolletta contiene periodi oltre il termine.
- Ricalcoli e conguagli con data di apertura, periodo coperto e stato fino alla chiusura.
- Elenco dei punti con consumi non fatturati e delle misure mancanti dal distributore.


